AGHI MAGNETICI |
Art. 1 – Associazione
Il Patrimonio Sociale dell’Associazione è costituito:
Le quote annuali dei Soci sono stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Le quote vanno versate nei modi e nei tempi fissati dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni anno sociale.Le uscite sono costituite da:
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitali durante la sua vita, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano previste per legge. Eventuali proventi derivanti dalle sue attività e dalle quote associative, al netto delle spese, saranno utilizzati per il sostentamento dell’Associazione stessa, per lo sviluppo delle sue attività, per sostenere iniziative di beneficenza. Art. 6 – Ammissione all’Associazione Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione e intendono promuoverla nelle modalità che preferiscono. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine di quattro mesi dal ricevimento dell’istanza, senza obbligo di motivazione alcuno. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso. I soci prestano il proprio sostegno allo svolgimento delle attività associative in forma prevalentemente gratuita, salvo il rimborso delle spese effettive sostenute. Art. 7 - Perdita della qualità di socio I Soci perdono tale qualifica:
La delibera di esclusione è immediatamente efficace. Entro novanta giorni dal pronunciamento della delibera di esclusione, il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea per la ratifica del provvedimento di esclusione stesso. Art. 8 - I Soci I Soci collaborano attivamente e con costanza alla vita dell’Associazione, nell’ambito delle responsabilità loro assegnate. Osservano le regole interne dell’Associazione, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti, ivi incluso il presente Statuto e possono essere chiamati a partecipare ad eventuali raccolte di quote straordinarie volontarie; sono comunque tenuti, in coscienza, a contribuire ogni qualvolta ne siano in grado. Le quote e i versamenti non sono in alcun modo rimborsabili. Pur avendo tutti uguali diritti, i soci si suddividono in:
Sono Soci Fondatori le persone fisiche e giuridiche che sottoscrivono l’atto costitutivo dell’Associazione. I Soci Fondatori provvedono a guidare l’attività dell’Associazione. È richiesto il consenso espresso dalla maggioranza dei Soci Fondatori:
I Soci Fondatori rimangono tali per tutta la durata dell’Associazione, salvo dimissioni da presentarsi per iscritto almeno tre mesi prima della data dell’anno in corso. Soci Ordinari Sono Soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche che a loro richiesta scritta entrano a far parte dell’Associazione, aderendo alle norme e al rispetto del presente Statuto e dei regolamenti emanati, condividendone solidamente con gli altri Soci, gli scopi e le iniziative dell’Associazione. I Soci Ordinari:
Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di Socio Onorario a quelle persone fisiche e giuridiche che sono, a suo insindacabile giudizio, valutate degne ed importanti per la promozione dell’Associazione e delle sue attività. Art. 9 – Organizzazione Gli Organi dell'Associazione sono:
Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente o da chi presiede la riunione. Il Consiglio Direttivo:
La durata della carica, rinnovabile non tacitamente, è di tre anni. Art. 11 - Presidenza All'atto della costituzione dell'Associazione il Presidente è eletto tra le persone fisiche che fondano l'Associazione e dura in carica tre anni. Successivamente, il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto ed a maggioranza dei suoi membri. In caso di parità dei voti si procede a nuova elezione. La durata della carica, rinnovabile, è di tre anni. Il Presidente:
Il presidente ha facoltà di aprire conti correnti bancari e postali in Italia e all'estero presso Istituti di credito e di compiere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione. Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sarà appositamente autorizzato dal Consiglio Direttivo. In caso di impedimento o assenza del Presidente, esso è sostituito a tutti gli effetti da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio medesimo. Art. 12 - L'Assemblea dei Soci L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante della Associazione. E’ composta da tutti gli aderenti all’Associazione in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti nel registro degli associati da almeno tre mesi. È’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano per età. Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto della gestione e del patrimonio e quella straordinaria quando gli verrà richiesto da almeno un terzo del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci ordinari. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire che l'Assemblea si tenga su rete elettronica con le modalità appresso indicate. L'Assemblea:
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente da altri Soci Ordinari che non siano in conflitto d'interessi con le materie in discussione, mediante opportuna delega. Nel caso l'Assemblea sia tenuta su rete elettronica il voto dei soci in ciascuna deliberazione deve essere confermato con messaggio elettronico. Il Presidente dell'Associazione effettuerà il conteggio dei voti validi. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci partecipanti all'Assemblea. Il Presidente dell'Associazione o un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente provvede alla stesura dei verbali dell'Assemblea. Qualora l'Assemblea si tenga su rete elettronica, il verbale consisterà nella trascrizione di tutti i messaggi pervenuti nei termini indicati nell'avviso di convocazione. Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo. L’Assemblea è convocata mediante avviso comunicato a tutti i soci iscritti nel registro degli associati almeno trenta giorni prima della riunione. In caso di necessità e urgenza l’Assemblea può essere convocata con preavviso di almeno 15 giorni prima la data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’ordine del giorno. L’Assemblea deve essere inoltre convocata dal Presidente quando ne è fatta domanda motivata e firmata da almeno un quarto dei soci. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, anche per tramite di videoconferenza. Art. 14 - Assemblea dei Soci L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno degli aderenti in proprio o a mezzo delega scritta. In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ordinaria e di votare tutti i soci regolarmente iscritti da almeno tre mesi nel Registro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto. Delle riunioni dell’Assemblea ordinaria è redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente o da chi presiede l’Assemblea.Art. 15 – BilancioGli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo è composto da:
I bilanci, come sopra costituiti, devono restare depositati presso la sede dell’Associazione. Art. 16 - Scioglimento In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi motivo, quanto costituisce proprietà di essa sarà devoluto secondo le modalità stabilite dall'Assemblea che delibererà lo scioglimento con la maggioranza dei due terzi ed in conformità alle norme di legge. Art. 17 - Disposizioni finali Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia. |
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