AGHI MAGNETICI
Statuto


 

Art. 1 – Associazione
È costituita l'Associazione denominata “AGHI MAGNETICI”, qui di seguito denominata “Associazione”.
L’Associazione fissa la propria sede in Brescia.

Art. 2 – Durata
La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Caratteristiche dell'Associazione
L'Associazione è apartitica, apolitica e senza scopo di lucro. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ritengano utile perseguire le finalità che l'Associazione si propone. L'Associazione è libera ed indipendente da ogni governo, organizzazione o partito politico.

Art. 4 - Scopi dell'Associazione
L'Associazione ha come scopo la promozione e la diffusione della cultura scientifica e tecnologica; intende riunire coloro che sono interessati al mondo scientifico e vogliono condividere e diffondere esperienze di conoscenza e scoperta della natura e delle leggi che la regolano.

Obiettivi principali dell'Associazione sono:

  • la divulgazione scientifica, rivolta sia al grande pubblico che a particolari categorie di utilizzatori, come insegnanti, studenti, famiglie
  • la promozione e la diffusione di attività informative, didattiche e di formazione di carattere scientifico
  • la proposta di esperimenti, laboratori didattici e percorsi interattivi come metodologia privilegiata per l’apprendimento del sapere scientifico
  • la scoperta della scienza nelle sue espressioni semplici e quotidiane
  • la rivalutazione dei profondi legami di connessione tra scienza e altre forme di sapere, espressione e conoscenza (arte, musica, teatro, …)
Attività principali dell'Associazione sono:
  • organizzare attività didattiche (laboratori interattivi tematici) rivolte alle scuole
  • organizzare corsi  di formazione e di aggiornamento (per docenti, educatori, …)
  • organizzare eventi di carattere scientifico (concorsi, manifestazioni, conferenze, spettacoli, visite guidate, corsi, incontri) che puntino a diffondere la cultura scientifica
  • pubblicare dispense, libri di testo, materiale divulgativo utilizzabile per iniziative, conferenze pubbliche, corsi di aggiornamento; prevedere la redazione di un bollettino interno per aggiornamento e formazione
  • fornire supporto logistico e progettuale per l’allestimento di mostre, percorsi didattici, laboratori promossi da enti, scuole o associazioni di natura scientifica
  • diffondere informazioni sui progressi della ricerca scientifica, sulle applicazioni più notevoli, sui progetti futuri (mediante pubblicazioni stampate o digitali via Internet)
  • promuovere iniziative, corsi e attività scientifiche in generale. Ciò potrà essere eseguito in conto proprio o per conto di terzi, persone fisiche o giuridiche, Enti pubblici o privati, anche costituendo apposite commissioni o comitati scientifici e/o sociali e/o culturali
  • confrontarsi e collaborare con altre associazioni, fondazioni, comitati o altre organizzazioni aventi scopi statutari comuni ed affini all’Associazione
  • consolidare tra i Soci lo spirito di solidarietà sia sul piano intellettuale sia su quello pratico-operativo attraverso incontri periodici interpersonali e collettivi che siano occasione per accrescere le reciproche esperienze umane e professionali
  • dedicare uno spazio alla formazione interna degli associati attraverso la realizzazione di esperimenti, l’approfondimento di specifici temi o l’analisi delle esigenze, in ambito scientifico, del territorio nel quale l’Associazione opera.
Art. 5 - Fondo comune, Patrimonio e Finanziamenti
Il Patrimonio Sociale dell’Associazione è costituito:
  • dalle quote annuali versate dai Soci Ordinari
  • dalle entrate ricavate dai beni e dai valori appartenenti all’Associazione
  • da contributi dello Stato e di Enti ed Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
  • dalle elargizioni, da contributi volontari, lasciti e donazioni e da altri contributi pubblici e privati (sponsor, finanziatori, …)
  • da contributi per attività didattiche, collaborazioni professionali, consulenze, studi, ricerche, seminari,convegni e simili;
  • da iniziative promozionali
  •  da ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’Associazione
Il Patrimonio potrà essere investito secondo delibera del Presidente nell’acquisto di materiali, impianti, strumenti, macchinari, strutture e mezzi di qualsiasi genere ritenuti essenziali per il perseguimento dei fini dell’Associazione. L’Associazione beneficia, altresì, di eventuali elargizioni versate dai Soci.
Le quote annuali dei Soci sono stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Le quote vanno versate nei modi e nei tempi fissati dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni anno sociale.Le uscite sono costituite da:
  1. oneri di ordinaria e straordinaria amministrazione
  2. oneri riferiti all’organizzazione di specifiche attività.

L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitali durante la sua vita, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano previste per legge. Eventuali proventi derivanti dalle sue attività e dalle quote associative, al netto delle spese, saranno utilizzati per il sostentamento dell’Associazione stessa, per lo sviluppo delle sue attività, per sostenere iniziative di beneficenza.

Art. 6 – Ammissione all’Associazione
Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione e intendono promuoverla nelle modalità che preferiscono.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine di quattro mesi dal ricevimento dell’istanza, senza obbligo di motivazione alcuno.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso. I soci prestano il proprio sostegno allo svolgimento delle attività associative in forma prevalentemente gratuita, salvo il rimborso delle spese effettive sostenute.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio
I Soci perdono tale qualifica:
  • per decesso
  • per recesso da comunicarsi attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno in corso. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato
  • per morosità che si prolunghi senza giustificata causa, per almeno un anno, o comunque dopo sessanta giorni dalla costituzione in mora
  • per comportamenti contrari all’etica, morale e buon costume ed ai principi ispiratori dell’Associazione ed alle sue attività.
Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.
La delibera di esclusione è immediatamente efficace. Entro novanta giorni dal pronunciamento della delibera di esclusione, il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea per la ratifica del provvedimento di esclusione stesso.

Art. 8 - I Soci
I Soci collaborano attivamente e con costanza alla vita dell’Associazione, nell’ambito delle responsabilità loro assegnate. Osservano le regole interne dell’Associazione, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti, ivi incluso il presente Statuto e possono essere chiamati a partecipare ad eventuali raccolte di quote straordinarie volontarie; sono comunque tenuti, in coscienza, a contribuire ogni qualvolta ne siano in grado. Le quote e i versamenti non sono in alcun modo rimborsabili.
Pur avendo tutti uguali diritti, i soci si suddividono in:
  • Soci Fondatori
  • Soci Ordinari
  • Soci Onorari
Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori le persone fisiche e giuridiche che sottoscrivono l’atto costitutivo dell’Associazione. I Soci Fondatori provvedono a guidare l’attività dell’Associazione.
È richiesto il consenso espresso dalla maggioranza dei Soci Fondatori:
  • per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto
  • per lo scioglimento dell’Associazione.

I Soci Fondatori rimangono tali per tutta la durata dell’Associazione, salvo dimissioni da presentarsi per iscritto almeno tre mesi prima della data dell’anno in corso.
 Soci Ordinari
Sono Soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche che a loro richiesta scritta entrano a far parte dell’Associazione, aderendo alle norme e al rispetto del presente Statuto e dei regolamenti emanati, condividendone solidamente con gli altri Soci, gli scopi e le iniziative dell’Associazione.

I Soci Ordinari:
  • provvedono al versamento della quota d’iscrizione stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo
  • provvedono al versamento delle quote annuali nella misura stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo
  • partecipano con voto deliberativo alle assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci.
Soci Onorari

Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di Socio Onorario a quelle persone fisiche e giuridiche che sono, a suo insindacabile giudizio, valutate degne ed importanti per la promozione dell’Associazione e delle sue attività.

Art. 9 – Organizzazione
Gli Organi dell'Associazione sono:
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • l'Assemblea dei Soci
Art. 10 - Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri scelti tra i Soci. Esso si riunisce, anche per via elettronica, su convocazione del Presidente, previa comunicazione per facsimile, posta normale o elettronica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, esclusi soltanto quelli che il presente Statuto riserva all'Assemblea dei Soci.
Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente o da chi presiede la riunione.
Il Consiglio Direttivo:
  • elegge nel proprio ambito il Presidente dell'Associazione
  • convoca l'Assemblea, qualora necessario o su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto
  • stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali
  • predispone i rendiconti preventivi e consuntivi e li presenta tempestivamente per l'approvazione dell'Assemblea
  • delibera le eventuali modifiche al presente Statuto, che dovranno essere ratificate dall'Assemblea dei Soci; in mancanza di ratifica le dette modifiche non avranno valore alcuno
  • esegue le deliberazioni dell'Assemblea
  • promuove e formula proposte e iniziative da sottoporre all'Assemblea
  • prende tutte le altre iniziative opportune per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, nel quadro delle indicazioni fornite dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei suoi membri. Nel caso di parità di voti conterà l'orientamento del Presidente.
La durata della carica, rinnovabile non tacitamente, è di tre anni.

Art. 11 - Presidenza
All'atto della costituzione dell'Associazione il Presidente è eletto tra le persone fisiche che fondano l'Associazione e dura in carica tre anni. Successivamente, il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto ed a maggioranza dei suoi membri. In caso di parità dei voti si procede a nuova elezione. La durata della carica, rinnovabile, è di tre anni.
Il Presidente:
  • rappresenta legalmente l'Associazione, in Italia e all'estero
  • convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e presiede le riunioni dell'Assemblea
  • cura l'esecuzione delle decisioni
  • coordina l'attività dell'Associazione.

Il presidente ha facoltà di aprire conti correnti bancari e postali in Italia e all'estero presso Istituti di credito e di compiere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione. Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sarà appositamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento o assenza del Presidente, esso è sostituito a tutti gli effetti da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio medesimo.

Art. 12 - L'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante della Associazione. E’ composta da tutti gli aderenti all’Associazione in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti nel registro degli associati da almeno tre mesi. È’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano per età.
Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto della gestione e del patrimonio e quella straordinaria quando gli verrà richiesto da almeno un terzo del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci ordinari.
Il Consiglio Direttivo potrà stabilire che l'Assemblea si tenga su rete elettronica con le modalità appresso indicate.
L'Assemblea:
  • provvede all'elezione del Consiglio Direttivo, i cui membri devono essere scelti tra i Soci
  • discute il programma e le linee essenziali dell'attività dell'Associazione, fornendo al Consiglio Direttivo le indicazioni di fondo
  • esamina i problemi di ordine generale che interessano l'Associazione
  • ratifica le modifiche dello Statuto, dopo che queste siano già state deliberate dal Consiglio Direttivo
  • delibera l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente da altri Soci Ordinari che non siano in conflitto d'interessi con le materie in discussione, mediante opportuna delega. Nel caso l'Assemblea sia tenuta su rete elettronica il voto dei soci in ciascuna deliberazione deve essere confermato con messaggio elettronico. Il Presidente dell'Associazione effettuerà il conteggio dei voti validi. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci partecipanti all'Assemblea.
Il Presidente dell'Associazione o un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente provvede alla stesura dei verbali dell'Assemblea. Qualora l'Assemblea si tenga su rete elettronica, il verbale consisterà nella trascrizione di tutti i messaggi pervenuti nei termini indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata mediante avviso comunicato a tutti i soci iscritti nel registro degli associati almeno trenta giorni prima della riunione. In caso di necessità e urgenza l’Assemblea può essere convocata con preavviso di almeno 15 giorni prima la data fissata per la riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’ordine del giorno. L’Assemblea deve essere inoltre convocata dal Presidente quando ne è fatta domanda motivata e firmata da almeno un quarto dei soci.
L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, anche per tramite di videoconferenza.

Art. 14 - Assemblea dei Soci
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno degli aderenti in proprio o a mezzo delega scritta. In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ordinaria e di  votare tutti i soci regolarmente iscritti da almeno tre mesi nel Registro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Delle riunioni dell’Assemblea ordinaria è redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente o da chi presiede l’Assemblea.Art. 15 – BilancioGli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Il bilancio consuntivo è composto da:
  • rendiconto entrate e uscite
  • conto del patrimonio o stato patrimoniale
  • conto economico
  • relazione del Consiglio Direttivo.

I bilanci, come sopra costituiti, devono restare depositati presso la sede dell’Associazione.

Art. 16 - Scioglimento
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi motivo, quanto costituisce proprietà di essa sarà devoluto secondo le modalità stabilite dall'Assemblea che delibererà lo scioglimento con la maggioranza dei due terzi ed in conformità alle norme di legge.

Art. 17 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.